Convivenza di fatto

Ultima modifica 14 luglio 2022

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Ufficio Anagrafe
Municipio
Via Veneto n. 2 30030 Vigonovo (VE)

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Tel: 049-9834924/925
Email: servizi.demografici@comune.vigonovo.ve.it
Area Servizi alla Persona
Responsabile: dr.ssa Giuliana Tommasi

La convivenza di fatto è la condizione di due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia, e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio od unione civile, residenti nello stesso Comuni e coabitanti.

Tale definizione è stata data, per la prima volta, dal legislatore con la legge n. 76/2016, la quale è intervenuta dettando la “Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Infatti, la convivenza di fatto, diversamente dal matrimonio o dalle unioni civili, può essere costituita tanto da soggetti etero che omosessuali.

L’elementi costitutivi della convivenza sono:

  • Lo stabile legame affettivo;
  • L’esistenza della medesima residenza anagrafica;
  • La condizione di stato libero;

La Legge non prevede che nei Comuni ci sia un registro delle coppie di fatto (come ad esempio il registro dei matrimoni e quello delle unioni civili) ma lo status di conviventi di fatto è certificabile.

 

Come si costituisce

La costituzione della convivenza di fatto avviene, se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, mediante la consegna, previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Anagrafe (allo 049.9834925 o 049.9834924), dell’apposito modulo del Comune di Vigonovo.

Qualora, invece, i richiedenti non risiedano già nello stesso immobile, è possibile presentare contestualmente, la richiesta di iscrizione anagrafica e la costituzione della convivenza di fatto.  In tale eventualità è essenziale che gli interessati comunichino all’ufficiale di anagrafe, al momento della prenotazione telefonica dell’appuntamento, tale condizione.

I soli cittadini non italiani devono esibire il permesso di soggiorno e la documentazione idonea a dimostrare la propria libertà di stato (es. l’atto di nascita, con indicazione della maternità e della paternità e lo stato civile o nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale) rilasciata da, non oltre 6 mesi, dalla competente autorità dello Stato Estero, debitamente tradotti e legalizzati.

Impedimenti

Gli interessati non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile (art.1 c.36).

 

Diritti nascenti dalla convivenza di fatto

1) i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

2) i conviventi di fatto hanno diritto reciproco, in caso di malattia o di ricovero, di visita, di assistenza nonché’ di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di   assistenza  pubbliche, private   o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

 3) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:  in caso di malattia che comporta incapacità di intendere  e  di volere, per le decisioni in materia di salute;

5) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, il convivente può stabilire le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

 6)  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  337-sexies  del  codice civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

7) Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

 8)  Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo   familiare costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per l'assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o causa di preferenza  possono  godere,  a  parita'  di  condizioni,  i conviventi di fatto. 

9) Il  convivente  di  fatto, che presti stabilmente  la  propria  opera  all'interno  dell'impresa dell'altro  convivente,   ha diritto ad   una   partecipazione   agli   utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche'  agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,  commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa'  o  di  lavorosubordinato.

 10)  Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno,  qualora  l'altra  parte  sia  dichiarata interdetta  o  inabilitata,  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

  11)  il convivente di fatto acquista i medesimi diritti al risarcimento del danno per il coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo;

Rapporti patrimoniali

Nell’ipotesi in cui i richiedenti intendano regolare i reciproci rapporti economici è inderogabilmente necessario rivolgersi ad un avvocato o ad un notaio, il quale provvederà a redigere il contratto di convivenza, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Sarà cura del professionista verificare che il contratto sia conforme alla legge e all’ordine pubblico e inviare all'anagrafe il contratto entro 10 giorni dalla redazione.

L'anagrafe riceve e conserva il vostro contratto di convivenza, registra i dati identificativi del contratto nello stato di famiglia e nelle schede anagrafiche individuali.

 

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa per:

  1. accordo tra le parti, manifestato con apposita dichiarazione all’Ufficiale di Anagrafe;
  2. recesso unilaterale, manifestato con apposita dichiarazione all’Ufficiale di Anagrafe
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti;

Nella diversa ipotesi della risoluzione del contratto di convivenza, questa deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Tempi

La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.

Il termine del procedimento è di 45 giorni per gli accertamenti da parte dell'ufficio. L'ufficio anagrafe provvede in questo tempo ad accertare i requisiti richiesti.  Se, entro 45 giorni dalla richiesta, gli interessati non ricevono alcuna comunicazione scritta, la registrazione della convivenza di fatto si deve intendere confermata.

Nota per i professionisti

Si pone l’attenzione sul fatto che nell’ipotesi di contratto di convivenza, stipulato tra cittadini stranieri, l’Avvocatura Generale dello Stato che si è espressa con la Circolare n. 78 del 2021

L’Avvocatura di Stato, mediante il suddetto atto, ha sottolineato come la L. 76/2016 sia esplicita nell’affermare che la registrazione del contratto di convivenza è solo l’ultimo di una sequenza procedimentale di atti.

I quali sono: 1) esistenza di un legame affettivo di coppia; 2) la costituzione convivenza di fatto attraverso la dichiarazione resa all’Ufficiale di Anagrafe (che richiede anche la verifica della legalità del soggiorno) e solo eventualmente il 3) contratto di convivenza.

Quindi non possibile procedere alla costituzione della convivenza di fatto senza la previa costituzione di una convivenza anagrafica.

La succitata Circolare, quindi, pone un principio fondamentale: il contratto di convivenza può essere registrato in anagrafe solo se la convivenza di fatto sia già costituita in anagrafe.

 

Normativa di riferimento

  • P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016- Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
  • P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.