Costituzione Unioni Civili

Ultima modifica 26 maggio 2023

Dove

Ufficio Stato Civile
Municipio
Via Veneto n. 2 30030 Vigonovo (VE)

Quando

Su appuntamento

Contatti

Tel: 049-9834924/925
Email: servizi.demografici@comune.vigonovo.ve.it
Area Servizi alla Persona
Responsabile: dr.ssa Giuliana Tommasi

 

La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha istituito l’unione civile tra le persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

 

RICHIESTA

La COSTITUZIONE è subordinata alla attivazione della relativa istruttoria, tesa a consentire all’Ufficio l’acquisizione dei documenti necessari.

La domanda deve essere rivolta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, non necessariamente coincidente con il Comune di residenza di uno o di entrambe le parti.

A tale fine è necessario che gli interessati concordino, telefonando dal lunedì al sabato allo 049.9834925 o 049.9834924 dalle 11,00 alle 13,00, un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile.

La richiesta deve essere presentata da ambedue gli interessati o da persona che da essi abbia avuto speciale incarico (procura speciale non autenticata).

 

IMPEDIMENTI

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 20 maggio 2016, n. 76 sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:

  1. Sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  2. L’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  3. La sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art. 87, primo comma, del codice civile. Non possono inoltre contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
  4. La condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte;

 

PROCEDIMENTO

L’Ufficiale di Stato Civile, il giorno concordato per l’appuntamento, redige processo verbale, a cui va apposta una marca da bollo da 16,00 euro e nel quale vengono indicate: l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui rivolta, le dichiarazioni rese dalle parti.

Il cittadino straniero deve recarsi presso l’Ufficio munito di nulla osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso, rilasciato dal proprio Paese. La dichiarazione deve essere legalizzata presso l’Ufficio della Prefettura di Venezia, a meno che non sussistano esenzioni in virtù di convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza.

Nei successivi 30 giorni, l’Ufficiale di Stato Civile verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti.

L’unione civile non mostra la fase delle pubblicazioni.

Tuttavia, l’atto di costituzione civile deve essere redatto entro 180 giorni dal termine di conclusione dei controlli da parte dell’Ufficiale di Stato Civile sulle dichiarazioni rese dalle parti.

Le parti, nel giorno prescelto, si presentano dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta ovvero a cui è conferita la delega alla costituzione, per rendere personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire l’unione civile.

 

 LUOGHI E GIORNI DELLA CELEBRAZIONE

Il Comune di Vigonovo offre la possibilità di effettuare la costituzione delle unioni civili nelle seguenti location, considerate Casa Comunale:

  • Ufficio Servizi Demografici;
  • Ufficio del Sindaco;
  • Sala Consiliare al Primo Piano del Palazzo Municipale;
  • Villa Sagredo;

A seguito dell’emergenza COVID-19, l’effettiva capienza delle sale viene fornita contattando l’Ufficio di competenza;

Le unioni civili sono celebrate, in via ordinaria, all’interno dell’orario di apertura dell’Ufficio di Stato Civile (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13), nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, con la disponibilità della sala e del celebrante, secondo il calendario detenuto dall’Ufficio stesso.

Al di fuori di tale orario, potranno essere celebrate unioni civili su specifica e motivata richiesta degli interessati e solo su espressa autorizzazione in deroga emessa dal Sindaco.

Sono esclusi dalla celebrazioni i seguenti giorni: 1 e 6 gennaio, sabato antecedente a Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente, il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Santo Patrono (terzo lunedì di settembre), 15 agosto, 1 novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

 

DOMANDA DI CELEBRAZIONE

Le persone che intendano costituire unione civile in una delle sedi messe a disposizione del Comune di Vigonovo devono, prioritariamente, inviare alla mail servizi.demografici@comune.vigonovo.ve.it la domanda di celebrazione compilata, unitamente ai propri documenti di identità. (MODULO).

 

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La celebrazione dei matrimoni civili è soggetta al pagamento di una tariffa, definita ed aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione (da ultimo con atto n. 34/2023)

 

MODALITA'

ALMENO UNO DEI RICHIEDENTI RESIDENTE

NON RESIDENTI

1. in orario d'ufficio c/o Ufficio Servizi Demografici gratuito € 50,00
2. in orario d'ufficio c/o Ufficio del Sindaco celebrato dal Sindaco o suo delegato gratuito € 100,00
3.fuori orario d'ufficio c/o Ufficio del Sindaco, celebrato dal Sindaco o da suo delegato € 100,00 € 150,00
4. in orario d'ufficio c/o sala consiliare 1° piano Palazzo Municipale, celebrato dal Sindaco, o da suo delegato o da "delegato" scelto dagli sposi € 120,00 € 180,00
5. fuori orario d'ufficio c/o sala consiliare 1° piano Palazzo Municipale , celebrato dal Sindaco o da suo delegato € 150,00 € 200,00
6. fuori orario d'ufficio,  c/o sala consiliare 1° piano Palazzo Municipale, celebrato da "delegato" scelto dagli sposi € 200,00 € 250,00
7. in orario d'ufficio c/o sedi esterne di ufficio di stato civile, approvate con D.G.C. € 150,00 € 200,00
8. fuori orario d'ufficio, celebrato dal Sindaco o da "delegato" scelto dagli sposi c/o sedi esterne di ufficio di stato civile, approvate con D.G.C. € 200,00

€ 250,00 per l'anno 2023

€ 350,00 per l'anno 2024

 

La tariffa per la celebrazione deve essere pagata, almeno 7 giorni prima della celebrazione, attraverso il sistema PagoPa al seguente link:

 

https://pagopa.accatre.it/vigonovo

e seguendo il percorso: "Altre tipologie di pagamento" / Tipologia del diritto – Servizio di celebrazione matrimonio civile, inserendo come causale: UNIONE CIVILE DEL (Data)…NOME E COGNOME

La ricevuta generata dal sistema dovrà essere inviata all’indirizzo email  servizi.demografici@comune.vigonovo.ve.it  oppure stampata e consegnata in ufficio.

 

DIRITTI E DOVERI NASCENTI DELL’UNIONE CIVILE

Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’Ufficiale di stato civile. L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D. Lgs 5/2017).

Al momento della costituzione dell’unione le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni, di cui all’art.1, comma 13, Legge 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall’art 32 ter, comma 4, l. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Con la costituzione dell’unione civile, le persone dello stesso sesso assumono i medesimi diritti ed i medesimi doveri.

Deriva, infatti, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge (art. 160 c.c.). Alle unioni civili si applicano gli artt. 162, 163, 164 e 166 del codice civile, nonché le disposizioni sul fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), la comunione legale (artt. 177-197 c.c.), la comunione convenzionale (art. artt. 210-211 c.c.), separazione dei beni (artt. 215-219 c.c.), e impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

La costituzione dell’unione civile fa sorgere il diritto all’obbligo alimentare (titolo XIII, Libro primo codice civile)

In materia di diritti successori, alle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni previste dal capo Vbis del Titolo IV del libro II del Codice Civile (art. 1, comma 21, L. 76/2016).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO