Servizi Ufficio Commercio e Attività Produttive

Ultima modifica 18 gennaio 2024

Dove

Ufficio Commercio e Attività Produttive
Municipio Via Veneto n. 2
30030 Vigonovo (VE)

 

Quando

Lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00
Giovedì dalle 15,00 alle 18,00

Contatti

Giorgia Giraldo

Tel: 049-9834936/932
Email: ufficio.commercio@comune.vigonovo.ve.it


IN EVIDENZA:

Disciplina delle vendite di fine stagione. Modifica della data di inizio relativa alla stagione estiva 2023. Modifica al Codice del consumo.

Si ritiene utile portare a conoscenza degli operatori commerciali quanto comunicato dalla Regione Veneto in merito alle vendite di fine stagione, relativamente alla sola stagione estiva 2023. La giunta Regionale, con deliberazione n. 384 del 07.04.2023, ha stabilito che le prossime vendite di fine stagione estiva avranno inizio a partire dal giorno 6 luglio 2023, per terminare al 31 agosto 2023.

Testo della DGR 384/2023

La Regione Veneto segnala inoltre che con decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, sono state apportate alcune modifiche al Codice del consumo, in particolare, è stato aggiunto l'articolo  17bis, che sarà applicato a partire dal 1 luglio 2023 (interessando pertanto anche le vendite di fine stagione estiva 2023) del quale si riporta il testo:

 Art. 17-bis 
               (( (Annunci di riduzione di prezzo).)) 
 
  ((1.  Ogni  annuncio  di  riduzione  di  prezzo  indica  il  prezzo
precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di
tempo prima dell'applicazione di tale riduzione. 
  2. Per prezzo precedente si intende il prezzo piu' basso  applicato
dal professionista alla generalita' dei consumatori nei trenta giorni
precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 non  si  applica  ai  prodotti
agricoli e alimentari deperibili di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo  8
novembre 2021, n. 198. 
  4. Per i prodotti che sono stati immessi sul  mercato  da  meno  di
trenta giorni, il professionista e' tenuto ad indicare il periodo  di
tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.  Fanno  eccezione  i
"prezzi  di  lancio",  caratterizzati  da   successivi   annunci   di
incremento di prezzo,  non  soggetti  alla  disciplina  del  presente
articolo. 
  5. Nel caso in cui la  riduzione  di  prezzo  sia  progressivamente
aumentata,  durante  una   medesima   campagna   di   vendita   senza
interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e,
per le riduzioni successive, il prezzo precedente e' il prezzo  senza
la riduzione anteriore alla prima  applicazione  della  riduzione  di
prezzo. 
  6.   Il   presente   articolo   si   applica    anche    ai    fini
dell'individuazione del prezzo  normale  di  vendita  da  esporre  in
occasione delle vendite  straordinarie  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.  Il  presente
articolo non si applica alle vendite sottocosto di  cui  all'articolo
15, comma 7, del citato decreto legislativo n.  114  del  1998  e  il
prezzo di vendita al pubblico sottocosto non  rileva  ai  fini  della
individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2. 
  7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma
3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le
modalita' ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri: 
    a) natura, gravita', entita' e durata della violazione; 
    b) eventuali azioni intraprese dal professionista  per  attenuare
il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; 
    c)   eventuali   violazioni   commesse    in    precedenza    dal
professionista; 
    d) i benefici finanziari conseguiti  o  le  perdite  evitate  dal
professionista in conseguenza della violazione, se  i  relativi  dati
sono disponibili; 
    e) sanzioni irrogate al professionista per la  stessa  violazione
in altri Stati membri in casi transfrontalieri  in  cui  informazioni
relative a tali sanzioni sono disponibili  attraverso  il  meccanismo
istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017; 
    f) eventuali altri fattori aggravanti  o  attenuanti  applicabili
alle circostanze del caso.))





Vendita di prodotti alimentari confezionati presso le edicole. Requisiti igienico-sanitari per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.

Si ritiene utile portare a conoscenza degli operatori commerciali quanto comunicato dalla Regione Veneto in merito al parere espresso dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare in relazione a quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 15 marzo 2022, al comma 5. Nel quesito la Regione conferma che non sono necessari i requisiti professionali per la vendita dei cosiddetti "pastigliaggi" o altri alimenti preconfezionati presso le edicole, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, anche per il commercio su aree pubbliche. Si invitano gli operatori interessati a consultare il testo completo del parere:


Collaudo di impianti di distribuzione di carburante (stradale o privato)

Si informa che con il  decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese n. 416 dell’ 11 luglio 2022, è stata approvata la modulistica relativa al certificato di collaudo dei lavori concernenti gli impianti stradali di distribuzione carburanti ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 e successive modificazioni, nonché la modulistica relativa alla perizia giurata quindicennale dall’ultimo rinnovo prevista al comma 3 del citato articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2003.
La modulistica è reperibile nel sito internet istituzionale regionale.
La regione ha provveduto (con decorrenza 18 luglio 2022) ad adeguare anche il percorso telematico all'interno del portale "Impresa in un giorno".


Manifestazioni di sorte locale (lotterie, tombole, pesche, banchi di pesca)

Per manifestazioni di sorte locale si intendeno lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole che possono essere promosse da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, partiti e movimenti politici, purchè nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

Per Lotteria si intende una manifestazione effettuata con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. 

Pesca o Banco di benenficienza è invece una manifestazione sorte effettuata con vendita di biglietti e che non si presta per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio.
Infine la Tombola è una manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

Al fine di richiederne autorizzazione l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare, almeno trenta giorni prima del suo inizio, apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326 e successivamente al Prefetto e al Sindaco del Comune dove si svolgono le manifestazioni

Le manifestazioni di sorte locale sono disciplinate dal Titolo II, articoli 13 e 14, del DPR 430 del 26.10.2001 che fornisce ogni indicazione sulle attività consentite.

Chi intende organizzare una manifestazione di sorte locale, è tenuto a presentare tramite SUAP (https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=L899) due distinte pratiche:
1) Nulla osta allo svolgimento della manifestazione di sorte locale, di competenza dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione)
2) Comunicazione al comune in cui si svolge la manifestazione ed al Prefetto (da inviare successivamente alla prima e comunque prima dell'inizio della manifestazione)

Per entrambe le pratiche il percorso nel SUAP (dato aggiornato al 28.04.2022) è il seguente:

cattura sorte locale

Nella schermata successiva è necessario cliccare su "AVVIO, GESTIONE, CESSAZIONE ATTIVITA'" e poi procedere con ciascuna delle due pratiche:

sorte locale 2

L'incaricato del Sindaco che presenzia alle attviità previste dall'articolo 14 del DPR 430/2001 citato, è stato nominato con decreto n. 2 del 09.02.2022.


Luoghi storici del commercio Regione Veneto. Termini e nuova modulistica.

Si ricorda che, a partire dal 1 aprile e fino al 30 aprile di ogni anno, possono essere presentate le nuove domande di iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio.

Le domande, corredate della prescritta documentazione, possono essere presentate esclusivamente tramite PEC alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese (PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it) e, per conoscenza, ai Comuni, indicando nell’oggetto “domanda di iscrizione luoghi storici commercio”, utilizzando la nuova modulistica (dal 2022)  approvata con decreto n. 40 del 31 gennaio 2022 e pubblicata al seguente indirizzo internet regionale: https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici.


Nuove procedure per le strutture ricettive turistiche

La Regione Veneto con la DGR 1615 aggiorna le procedure per le strutture ricettive turistiche istituendo la piattaforma ROSS 1000 che presenta delle semplificazioni rispetto ai precedenti adempimenti.
Dal 1 dicembre si individuano ai punto 3 e 4 del deliberato quelle gestite direttamente con la nuova procedura Ross1000 e quelle che continuano a essere gestite attraverso il Suap.

Per informazioni sulla procedura:

https://www.veneto.eu/web/area-operatori

Per altre informazioni al link:

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Nota della Regione Veneto


Pubblici esercizi - apparecchi da gioco e giochi leciti - Tabella giochi proibiti

L'art. 110 comma 1 T.U.L.P.S. prevede che: "In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o all'istallazione di apparecchi da gioco è esposta in luogo visibile una tabella predisposta ed approvata dal questore e vidimata. La tabella può essere scaricata dal link seguente, stampata ed affissa (l'affissione è obbligatoria) nei locali del pubblico esercizio:

Allegato: Tabella giochi proibiti questura

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Obbligo di formazione e aggiornamento per i gestori ed il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse ed agli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931

In attuazione dell’articolo 4, comma primo, lettera g) della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 (il quale prevede che la Giunta regionale, con il supporto del Tavolo Tecnico permanente sul gioco d'azzardo patologico, definisca gli indirizzi per i
programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco) la Regione Veneto ha approvato, con decreto n. 788 del 04.07.2023, le Linee di Indirizzo per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento obbligatori, destinati ai gestori ed al personale di sale gioco e sale scommesse ed agli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931.

Le Aziende Sanitarie sono tenute a comunicare alla Regione del Veneto l’avvio dei programmi di formazione e aggiornamento obbligatori entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento (pubblicato nel BUR n. 90 del 07.7.2023).

I soggetti destinatari dovranno adempiere all'obbligo formativo entro un anno dall'attivazione dei corsi da parte delle aziende sanitarie, in modalità FAD o webinar e sosterranno un costo non superiore a 100 euro IVA esclusa. In caso di subingresso l'esercente dovrà dimostrare di aver sostenuito la formazione obbligatoria entro un anno dal subingresso.

Testo delle Linee di indirizzo 


Macellazione dei suini a domicilio. Nuove procedure 2021/22

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, la campagna di macellazione dei suini per consumo domestico privato 2021 – 2022, subirà rilevanti novità nelle tradizionali procedure amministrative e sanitarie, atte a garantire la sicurezza alimentare delle carni macellate.

La Regione del Veneto, nelle more dell’adozione di un provvedimento organico che disciplini la materia, ha appena emanato le prime disposizioni applicative; si evidenzia in particolare che a seguito della nuova disciplina regionale:

  • è confermato il periodo della campagna di macellazione dei suini fino al 28/2/2022;
  • solamente gli allevatori registrati in Banca Dati Nazionale -BDN (produttori primari) possono macellare i suini (da loro stessi allevati dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni), al di fuori di un macello riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004, ai fini del consumo domestico privato in un numero massimo di due capi macellabili nella stessa seduta di macellazione o in giornate diverse;
  • la procedura che prevedeva “l’autorizzazione dell'autorità comunale” è stata sostituita dalla “comunicazione” all’Azienda ULSS territorialmente competente sull’allevamento da parte dell’allevatore interessato, contenente informazioni del luogo e della data e ora della macellazione; tale comunicazione è esente da bollo;
  • non è più prevista l’emanazione dell’Ordinanza Sindacale annuale;
  • non vi è più l’obbligo dell’ispezione sistematica delle carni di tutti i suini macellati, al di fuori del macello per il consumo domestico privato da parte del veterinario dell’Azienda ULSS, essendo contemplato un controllo ufficiale discrezionale eseguito a campione in base alla valutazione del rischio. Tuttavia, i privati interessati possono comunque richiedere l’ispezione delle carni all’Azienda ULSS;
  • al riguardo la macellazione dei suini resta vietata al di fuori dell’orario di servizio dei Veterinari Ufficiali (prima delle ore 7,00 dopo le ore 17,30 dal lunedì al venerdì; prima delle ore 7,00 e dopo le ore 13,00 il sabato e i giorni pre-festivi 7, 24, 31 dicembre 2021 e 5 gennaio 2022) e nei giorni festivi (domeniche, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre 2021, 1 e 6 gennaio 2022);
  • Il consumo delle carni è subordinato all’esito favorevole dell’esame trichinoscopico eseguito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”);
  • Il pagamento della tariffa di cui alle vigenti disposizioni è previsto nel solo caso sia l’interessato a richiedere l’ispezione delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, mentre per il controllo ufficiale eseguito a campione su iniziativa del Servizio Veterinario dell’Az.ULSS non è contemplato alcun onere.

Alla luce di quanto sopra si riportano le principali novità operative relative alla campagna di macellazione 2021/2022 dei suini per il consumo domestico privato al di fuori del macello che si discostano in modo sostanziale da quelle tradizionalmente applicate, riassumibili nei seguenti punti: 

  1. il privato allevatore di suini che intende macellare presso il proprio domicilio comunica preventivamente alla UOC Servizio Igiene Alimenti Origine Animale e Derivati (di seguito ““UOC SVET-B””) dell’Azienda ULSS n.3 Serenissima e con 72 ore di anticipo (ovvero 3 giorni feriali)ogni macellazione indicando la tipologia di allevamento, la data, l’ora e il luogo;
  1. il privato di cui al precedente punto 1. dovrà utilizzare i moduli appositi:
    - Modulo per comunicare la macellazione
    - Modulo per la richiesta di visita ispettiva
  2. La comunicazione, conforme al modulo sopra allegato, deve essere trasmessa, a cura del privato interessato, alla Az.ULSS n.3 Serenissima a mezzo email all’indirizzo suiniadomicilio@aulss3.veneto.it, ovvero consegnata direttamente presso la sede territoriale sotto indicata dove verranno fornite anche telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al venerdì) tutte le informazioni preventive del caso:

Distretto di MIRANO-DOLO
Riviera XXIX aprile, 2,
(1° piano, Edificio 32) – 30031 – Dolo (VE)
041.8724010, tasto 3, Fax 041.5133754 indirizzandolo a “UOC SVET-B”

5. Nel prendere atto della comunicazione pervenuta, l’Azienda ULSS n.3 renderà edotto l’interessato attraverso istruzioni operative circa le misure da adottare in merito all’igiene della macellazione e lavorazione delle carni, al rispetto del benessere animale durante la macellazione, alle procedure per l’esame trichinoscopico, all’ammissione al consumo delle carni e dei prodotti ottenuti ed al pagamento della eventuale tariffa. L’informativa conterrà altresì indicazioni circa la gestione delle misure preventive anti COVID 19;

6. L’ispezione delle carni da parte del Veterinario Ufficiale sarà eseguita a campione o nel caso il privato interessato lo richieda;

Nel caso in cui il privato interessato non richieda l’ispezione delle carni da parte del Veterinario Ufficiale si deve fare carico del prelievo per la ricerca delle Trichinelle (almeno 50 grammi di tessuto muscolare prelevato dai pilastri del diaframma) e del suo recapito presso la sede territoriale sopra indicata per l’invio all’ “IZSVe”.

Di seguiti sono pubblicate le istruzioni operative che riassumono quanto sopra. Per chiarimenti contattare l'Az. ULSS 3 ai recapiti indicati:

ISTRUZIONI OPERATIVE MACELLAZIONE 2021/22


Obbligo di esporre al pubblico il cartello con il numero nazionale antiviolenza nei pubblici esercizi

La legge 160 del 27 dicembre 2019 ha previsto per gli esercizi pubblici, gli ambulatori medici e le farmacie, l'obbligo di esporre il cartello con il numero nazionale antiviolenza. Il Dipartimento delle Pari Opportunità ha pubblicato i modelli dei cartelli, in più lingue, approvati con apposito DPCM, pubblicato in GU. L'obbligo di esposizione del cartello è in vigore dal 7 marzo 2021.

Al seguente link sono disponibili i modelli da esporre:

https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/archivio/pubblicazione-dei-modelli-del-cartello-recante-il-numero-verde-di-pubblica-utilita-per-il-sostegno-alle-vittime-di-violenza-e-di-stalking-1522/ 

L. 160/2019, articolo 1, comma 350:
«Negli esercizi pubblici di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge
l’assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all’articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349
.


Modulo per  allestimenti temporanei di pubblico spettacolo (manifestazioni), con capienza pari o inferiore a 200 persone. Aggiornamento Covid.

Si informa che è disponibile il modulo per l'attestazione sostitutiva del parere e del sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per allestimenti temporanei di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (ai sensi dell'art. 141 regolamento TULPS), aggiornata con le dichiarazioni relative allo stato di emergenza sanitaria da Covid 19.

Si consiglia ai tecnici, per evitare richieste di integrazione e conformazioni, di utilizzare il modulo proposto, correttamente compilato.


Modulo asseverazione per allestimenti temporanei - Covid (formato word)


Reintroduzione obbligo di denuncia e licenza fiscale per la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche.

In allegato il comunicato dell'Agenzia delle Dogane del 18.12.2019 relativo alla reintroduzione dell'obbligo di denuncia e licenza fiscale per la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche.
I soggetti economici sono tenuti all'obbligo di denuncia nei casi di vendita e /o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire: liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, ecc.), nonché birra e vino tranquillo o spumante, esercitata presso (elenco solo esemplificativo e non esaustivo): bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.
Per i soggetti obbligati è necessario richiedere, o aggiornare l'autorizzazione, presso l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Venezia. Per informazioni consultare il comunicato allegato, oppure contattare l'Agenzia al numero 0418773111.

Comunicato Agenzia delle Dogane del 18 dicembre 2019


Obblighi degli Alloggi in Locazione turistica - Nuove disposizioni regionali

A seguito dell'approvazione del  Decreto Regionale n. 239 del 31.10.2019 , la Regione ha emanato le “Disposizioni procedurali in materia di obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica ai sensi del regolamento regionale n. 2/2019”.

In allegato il testo delle disposizioni che riguardano fra l'altro l'assegnazione di un codice identificativo, che deve essere esposto e comunicato, anche tramite portali web. In mancanza di adeguamento alle disposizioni regionali sono previste sanzioni nel regolamento regionale n. 2 del 10 settembre 2019.

Disposizioni procedurali locazioni turistiche

Per ulteriori approfondimenti in materia ed aggiornamenti si consiglia di visitare il sito della Regione Veneto al seguente indirizzo:

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche


 

Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo - Hobbisti. Tesserino di riconoscimento.

Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, che si svolgono nell'ambito della Regione del Veneto, possono partecipare operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, nonché operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.

Gli operatori non professionali (hobbisti) possono vendere esclusivamente antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione.

La partecipazione ai mercatini è subordinata al possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.

Il tesserino contiene le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare.

Allegato: "Modulo per richiesta partecipa a mercatini"
 


 

Documentazione utile

Allegati:
Piano commercio aree pubbliche
Regolamento acconciatori, estetiste, ecc.
Cassetto digitale per il cittadino imprenditore: ImpresaItalia
SARI - supporto specialistico di Infocamere alle imprese, in merito a scadenze e adempimenti, della CCIAA di VE e RO