Assegno di maternità

Ultima modifica 11 aprile 2018

Assegno per chi non gode della maternità obbligatoria (casalinga o disoccupata).

Dove Ufficio Servizi Sociali (Assistenza Sociale)
Municipio Via Veneto n. 2 30030 – Vigonovo (VE)

Quando

Lunedì dalle 10.30 alle 12.00
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Contatti

Giuliana Tommasi (area minori, adulti e disabili)
Tel: 049.9834931
Email: giuliana.tommasi@comune.vigonovo.ve.it

Descrizione

Le cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno C.E., possono beneficiare di un assegno di maternità qualora non usufruiscano di quanto previsto per la maternità obbligatoria (casalinghe e disoccupate).

Per i nati nell'anno 2018 l'assegno ammonta a € 338,89 al mese per 5 mesi (totale € 1.694,45).

Requisiti del richiedente

Residenza nel Comune di Vigonovo con cittadinanza:

  • italiana oppure di uno stato comunitario;
  • di uno stato extracomunitario purché in possesso di titolo di soggiorno tra quelli qui di seguito indicati:
  1. carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato comunitario;
  2. carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano) di durata quinquennale;
  3. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato;
  4. regolare permesso di soggiorno;
  • Titolari dello status di rifugiati politici (possesso del titolo di viaggio);
  • Assenza di trattamento previdenziale dell'indennità di maternità;

Presenza nel nucleo familiare di:

  • uno o più figli nato da non più di sei mesi
  • un minore adottato
  • un minore in affidamento preadottivo

Situazione economica del nucleo familiare inferiore a quanto previsto dalla legge: da gennaio 2016, l'assegno di maternità è concesso alle donne con Isee inferiore alla soglia di euro 16.954,95 (tale soglia viene rivalutata dall'Inps sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

Modalità di richiesta del cittadino

  • Domanda da parte della madre su modulo prestampato entro 6 mesi dalla data del parto.
  • Attestazione ISEE in corso di validità
  • Copia documento di identità
  • Eventuale permesso di soggiorno
  • Copia IBAN

Iter

  • presentazione della domanda su apposito modulo con i relativi allegati all’Ufficio Protocollo del Comune
  • istruttoria del Comune per la verifica dei requisiti
  • trasmissione dati all'INPS per l'erogazione del beneficio

Tempi

Le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla nascita del figlio.

Note

L'assegno viene erogato in unica soluzione.

E' possibile, in caso di nascita dal terzo figlio in poi, presentare anche la domanda per l'Assegno per il Nucleo Familiare Numeroso (vedi sezione specifica in Benefici Economici)

Normativa e modulistica di riferimento

Legge n. 151 del 26.03.2001 art. 74 e successive modificazioni

Decreto Ministeriale n. 337 del 25.05.2001Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000

D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e provvedimenti attuativi (ISEE)

Informativa Assegno di Maternita
Modulo di richiesta per la Concessione dellAssegno di Maternita