Obbligo di formazione per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito

Pubblicato il 10 luglio 2023 • Commercio , Salute

Obbligo di formazione e aggiornamento per i gestori ed il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse ed agli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931

In attuazione dell’articolo 4, comma primo, lettera g) della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 (il quale prevede che la Giunta regionale, con il supporto del Tavolo Tecnico permanente sul gioco d'azzardo patologico, definisca gli indirizzi per i
programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco) la Regione Veneto ha approvato, con decreto n. 788 del 04.07.2023, le Linee di Indirizzo per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento obbligatori, destinati ai gestori ed al personale di sale gioco e sale scommesse ed agli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931.

Le Aziende Sanitarie sono tenute a comunicare alla Regione del Veneto l’avvio dei programmi di formazione e aggiornamento obbligatori entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento (pubblicato nel BUR n. 90 del 07.7.2023).

I soggetti destinatari dovranno adempiere all'obbligo formativo entro un anno dall'attivazione dei corsi da parte delle aziende sanitarie, in modalità FAD o webinar e sosterranno un costo non superiore a 100 euro IVA esclusa. In caso di subingresso l'esercente dovrà dimostrare di aver sostenuito la formazione obbligatoria entro un anno dal subingresso.

Testo delle Linee di indirizzo