Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Pubblicato il 13 ottobre 2020 • Salute Via Veneto, 2, 30030 Vigonovo VE, Italia

Il Presidente del Consiglio ha presentato il nuovo Decreto, in vigore fino al prossimo 13 novembre.

Si raccomanda, in ambito privato, di evitare feste e di ricevere persone non conviventi fino ad un numero massimo di 6 persone non conviventi. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo.

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Divieto di organizzare e tenere feste private al chiuso e all'aperto. 

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

È consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

Obbligo sull’intero territorio 
nazionale di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di 
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e 
delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: 
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; 
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Il testo integrale del DPCM è scaricabile dal sito comunale.

DPCM 13.10.2020
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