Coronavirus - Nuove limitazioni agli spostamenti e chiusura parchi

Pubblicato il 20 marzo 2020 • Salute Via Veneto, 2, 30030 Vigonovo VE, Italia

Si comunica alla cittadinanza che è stata firmata dal Presidente della Giunta della Regione Veneto l'ordinanza che limita ulteriormente gli spostamenti e stabilisce la chiusura dei parchi. Di seguito i punti più importanti.

- Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, sono chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale;

- L’uso della bicicletta o di altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;

- Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell’11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, para-farmacie ed edicole;

- Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

- Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e fino al 3 aprile 2020, salva proroga con analoga ordinanza.

Ordinanza Presidente Giunta Regione Veneto
Allegato formato pdf
Scarica