Avviso - Nuove disposizioni sul contenimento del Coronavirus

Pubblicato il 8 marzo 2020 • Salute Via Veneto, 2, 30030 Vigonovo VE, Italia

Il Presidente del Consiglio, in accordo con il Ministro della Salute, ha confermato la proroga dell'ordinanza per la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 3 aprile.

Va evitato ogni spostamento in entrata e in uscita e all'interno dei territori provinciali, se non motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi proviene da altre zone.

È prevista la sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato, di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, purché sia garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca l’accesso con modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; se mancano tali condizioni, le strutture devono restare chiuse.

Chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali va garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; se mancano tali condizioni, le strutture devono restare chiuse. Tale chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, con il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativ.

Restano confermate le altre misure, valide in tutto il territorio nazionale, già previste dal DPCM 4 marzo 2020 e ribadite con il DPCM 8 marzo 2020 che sostituisce i precedenti.

Decreto
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